L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole a un'Associazione Sportiva Dilettantistica, a cui era stato contestato il regime fiscale agevolato per aver liquidato l'Iva in modo ordinario. Durante il giudizio di Cassazione, l'Associazione ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del d.l. 119/2018, pagando la prima rata. Poiché nessuna delle parti ha richiesto la trattazione della causa entro il termine stabilito del 31 dicembre 2020, e in assenza di dinieghi da parte dell'amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Di conseguenza, la lite tributaria si è conclusa definitivamente senza una decisione sul merito, e le spese giudiziarie sono rimaste a carico di chi le ha anticipate.
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