La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina. La difesa contestava la validità del riconoscimento fotografico, avvenuto informalmente tramite social network. La Corte ha ribadito che la prova non deriva dalla formalità della procedura, ma dal valore della dichiarazione confermativa della vittima, la cui attendibilità è stata attentamente vagliata. L'inammissibilità del ricorso ha impedito di esaminare la prescrizione di un reato minore.
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