La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso di un uomo condannato per il porto abusivo di un'accetta fuori dalla propria abitazione. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della tenuità del fatto e la violazione del divieto di reformatio in peius. In appello, a seguito del proscioglimento per un altro reato per remissione di querela, la contravvenzione per il porto d'arma era diventata il reato base, comportando un calcolo della pena differente. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il porto di un'arma impropria come un'accetta manifesta una rilevante offensività incompatibile con l'art. 131-bis c.p. Inoltre, ha chiarito che il mutamento della struttura del reato continuato non viola il divieto di reformatio in peius se la pena complessiva non aumenta.
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