La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16613/2025, interviene sul tema del raddoppio termini accertamento per capitali detenuti all'estero. Un contribuente era stato accertato per redditi non dichiarati su conti in paradisi fiscali. La Corte ha stabilito che la norma sul raddoppio dei termini ha natura procedurale e, quindi, si applica retroattivamente anche a periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore. Al contrario, la presunzione legale di evasione ha natura sostanziale e non è retroattiva. L'Amministrazione Finanziaria può comunque provare l'evasione usando presunzioni semplici, basate sui medesimi fatti.
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