Una società creditrice ha ottenuto l'equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare, protrattasi per 24 anni contro i 6 ritenuti ragionevoli. La Corte d'Appello aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare un indennizzo di € 5.400,00. Il Ministero ha proposto ricorso in Cassazione, contestando il calcolo del termine iniziale (dies a quo) e la durata ragionevole della procedura fallimentare, oltre alla condanna alle spese. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando l'orientamento secondo cui la durata ragionevole per una procedura concorsuale è di sei anni e che il termine iniziale per il calcolo dell'eccessiva durata decorre dalla data di ammissione del credito al passivo. La sentenza ha ribadito la condanna del Ministero al pagamento dell'indennizzo e delle spese legali.
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