Una società fallita, concessionaria di impianti fotovoltaici per un Comune, contesta la risoluzione del contratto. La Cassazione chiarisce che per la fase esecutiva del rapporto, che riguarda diritti e obblighi paritetici, la giurisdizione è del giudice ordinario e non di quello amministrativo, non essendoci esercizio di potere pubblico.
Continua »