La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato da un imputato condannato per furto pluriaggravato. Il ricorso si basava sulla presunta omessa valutazione di cause di non punibilità. La Corte ha ribadito che i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono tassativamente limitati a quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tra i quali non rientra la doglianza sollevata. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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