L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di capitali l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello. I contribuenti hanno eccepito la decadenza dei termini di accertamento, sostenendo che il raddoppio dei termini non fosse applicabile. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che, per i periodi d'imposta precedenti al 2016, il raddoppio opera se la denuncia penale è presentata entro i termini ordinari. Inoltre, la Suprema Corte ha annullato la sentenza d'appello per motivazione apparente, poiché i giudici avevano escluso la frode basandosi esclusivamente sull'esiguo numero di fatture contestate, senza analizzare la consapevolezza della società circa l'evasione fiscale. La causa è stata rinviata per un nuovo esame del merito.
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