Un professionista ha richiesto un rimborso fiscale per gli anni 1990-1992, in quanto vittima di una calamità naturale. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo le regole sull'autodichiarazione aiuti di Stato. La Corte ha stabilito che, sebbene l'autodichiarazione sia una prova ammissibile per dimostrare di non aver superato la soglia 'de minimis' prima dell'istituzione del registro nazionale, essa deve riferirsi al corretto triennio (in questo caso 2001-2003, non 1990-1992) e rispettare le forme procedurali. La dichiarazione presentata dal contribuente è stata quindi ritenuta irrilevante.
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