La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20846/2025, interviene sul tema dell'interposizione fittizia e la ripartizione dell'onere della prova in materia di IVA. Il caso riguardava una società immobiliare che, attraverso un fondo d'investimento e una società di gestione, aveva eluso le imposte. La Corte ha stabilito che, una volta provata dall'Amministrazione Finanziaria l'esistenza dello schema interpositorio, spetta al contribuente (l'interponente) dimostrare che l'IVA dovuta sulle operazioni è stata regolarmente versata dall'ente interposto. Questo principio ribalta la decisione precedente, che erroneamente addossava tale onere all'Ufficio.
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