Un lavoratore, originariamente dipendente di un ente pubblico di assistenza (IPAB) poi soppresso, viene trasferito alle dipendenze di un Comune. Al momento del pensionamento, l'ente previdenziale calcola l'indennità premio di servizio escludendo gli anni di lavoro svolti presso l'ente originario. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore. I giudici stabiliscono che, in base alla legge, il trasferimento del personale a seguito della soppressione di un ente pubblico garantisce l'unicità del rapporto di lavoro. Di conseguenza, l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza deve essere interamente computata per il calcolo della prestazione previdenziale, a patto che il rapporto di lavoro fosse ancora attivo al momento dell'entrata in vigore della legge di tutela.
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