Un lavoratore, socio di una cooperativa di vigilanza con qualifica di guardia giurata, veniva licenziato per cessazione dell'attività. Gli eredi chiedevano il pagamento dell'indennità di mobilità per il periodo da settembre 2015 a luglio 2016. La Corte d'appello accoglieva la domanda, ritenendo che la legge avesse esteso tale tutela anche alle cooperative di vigilanza. L'INPS proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, chiarendo che la riforma del mercato del lavoro del 2012 ha esteso a tali cooperative solo l'assicurazione contro la disoccupazione (ASpI) e la cassa integrazione straordinaria, ma non l'indennità di mobilità, prestazione peraltro destinata a scomparire dal 2017. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato definitivamente la domanda dei familiari del lavoratore.
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