Una docente, dopo un periodo di prova non superato in un precedente contratto, vince un nuovo concorso. L'amministrazione le nega l'assunzione, equiparando il mancato superamento della prova a un licenziamento per scarso rendimento. La Corte d'Appello ribalta la decisione, stabilendo che il periodo di prova non superato esaurisce i suoi effetti nel contratto specifico e non preclude una nuova assunzione. Si tratta di due istituti giuridici distinti e non assimilabili.
Continua »