Un'impresa colpita da un evento sismico nel 1990 ha richiesto un rimborso fiscale, classificabile come aiuto di Stato. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la validità della prova fornita, una semplice autocertificazione, per dimostrare il rispetto dei limiti europei ("de minimis"). La Corte di Cassazione, con una decisione importante, ha stabilito che, nel contesto specifico degli aiuti post-sisma e in un periodo precedente all'attivazione del registro nazionale degli aiuti, l'autocertificazione aiuti di Stato costituisce una prova sufficiente e ammissibile, respingendo così il ricorso dell'amministrazione finanziaria.
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