Un istituto bancario ha versato gli acconti IRAP per l'anno 2013 adottando il cosiddetto metodo storico, senza scomputare immediatamente la deduzione delle quote residue di svalutazione crediti maturate prima del 2005. Successivamente, la banca ha presentato istanza di rimborso IRAP per le imposte versate in eccesso. L'Amministrazione finanziaria ha eccepito la decadenza, sostenendo che il termine di quarantotto mesi decorresse dal giorno del pagamento dell'acconto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'istituto bancario. Quando il contribuente quantifica l'acconto secondo il metodo storico, la definitività del versamento eccedente emerge solo alla scadenza del saldo. Di conseguenza, il termine decadenziale di quarantotto mesi per richiedere il rimborso decorre dalla data di versamento del saldo o dal giorno in cui questo andava corrisposto, e non dal pagamento dell'acconto.
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