La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un lavoratore che ha contestato l'abuso del contratto a termine reiterato da un ente pubblico di sviluppo agricolo. Il lavoratore, impiegato per anni come operatore di macchine agricole e addetto alla manutenzione, sosteneva l'illegittimità della successione dei contratti. La Suprema Corte ha stabilito che l'ente, essendo un ente pubblico non economico, non può essere qualificato come imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. Di conseguenza, non si applicano le deroghe speciali previste per il settore agricolo. La decisione sottolinea che la stagionalità deve essere provata dal datore di lavoro e deve risultare chiaramente dalla causale del contratto, non potendo essere presunta dalla semplice natura ciclica dell'agricoltura.
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