L'Agenzia delle Entrate ha richiesto l'imposta di registro in misura proporzionale per il trasferimento di un immobile, disposto da una sentenza (ex art. 2932 c.c.) e subordinato al pagamento del prezzo. La Contribuente ha contestato, sostenendo che la condizione di pagamento rendesse l'imposta dovuta in misura fissa, come per una condizione sospensiva. La Commissione Tributaria Regionale le ha dato ragione. La Corte di Cassazione, invece, ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che la condizione di pagamento, dipendendo dalla mera volontà dell'acquirente, è una condizione meramente potestativa. Pertanto, l'atto è soggetto all'imposta di registro proporzionale, non fissa, per il trasferimento immobile.
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