La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30712/2025, chiarisce il regime fiscale delle sentenze che dispongono il trasferimento di un immobile in esecuzione di un contratto preliminare. Quando il trasferimento è subordinato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente, si applica l'imposta di registro sentenza in misura proporzionale e non fissa. La Corte ribadisce che tale condizione, dipendendo dalla mera volontà del compratore, non è considerata sospensiva ai fini fiscali, rendendo l'imposta immediatamente esigibile.
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