L'Azienda Cessionaria acquista un ramo d'azienda dall'Azienda Cedente. L'Agenzia delle Entrate rettifica il valore del ramo d'azienda, richiedendo una maggiore imposta di registro. L'Azienda Cedente, come coobbligato solidale, definisce la pretesa tramite accertamento con adesione e paga il dovuto. Successivamente, le parti riducono privatamente il prezzo della cessione e l'Azienda Cessionaria chiede il rimborso della maggiore imposta di registro versata. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'Azienda Cessionaria: l'imposta di registro si calcola sul valore venale (di mercato) del bene e non sul prezzo pattuito. Inoltre, l'accertamento con adesione è inoppugnabile e il rimborso non può essere richiesto da chi non ha effettuato il pagamento, potendo quest'ultimo solo difendersi nell'eventuale azione di regresso del coobbligato.
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