Un padre stipula un preliminare per l'acquisto di una quota immobiliare, riservandosi di nominare un terzo. Al rogito, nomina il figlio per la nuda proprietà, pagando l'intero prezzo tramite compensazione di crediti. L'Amministrazione Finanziaria riqualifica l'operazione come una donazione indiretta dal padre al figlio, applicando l'imposta di donazione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del figlio. I giudici chiariscono che l'imposta sulle donazioni non si applica alle liberalità collegate a trasferimenti immobiliari se l'atto sconta già l'imposta di registro proporzionale o l'IVA, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. 346/1990. Di conseguenza, la donazione indiretta non è tassabile e l'avviso di liquidazione viene annullato sul punto.
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