La Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso del difensore d'ufficio non può essere ridotto per le spese sostenute nel tentativo di recuperare il credito dal proprio assistito, divenuto irreperibile. Con l'ordinanza n. 3606/2024, i giudici hanno chiarito che la decurtazione di un terzo, prevista dall'art. 106-bis del D.P.R. 115/2002, si applica solo alle prestazioni difensive e non alle procedure di recupero. Allo stesso modo, la riduzione della metà per le spese di lite nel giudizio di opposizione (art. 130) è stata ritenuta inapplicabile, poiché tale giudizio segue le normali regole della soccombenza.
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