La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, stabilendo che un contratto di associazione in partecipazione tra una società e due lavoratrici era, in realtà, simulato per nascondere un rapporto di lavoro subordinato. La Corte ha identificato vari indici di subordinazione, come l'assenza di rischio d'impresa per le lavoratrici, la natura delle mansioni svolte e la ricezione di direttive. Di conseguenza, l'appello della società è stato respinto, confermando l'obbligo di versare i contributi previdenziali per lavoro dipendente.
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