Carta del docente: la svolta per i precari in Corte d’Appello
La questione relativa alla Carta del docente continua a essere al centro del dibattito giuridico nel settore scolastico. Recentemente, la Corte d’Appello di Venezia si è pronunciata con una sentenza che chiarisce punti fondamentali riguardanti l’accesso a questo beneficio economico anche per il personale con contratto a tempo determinato, ribaltando una precedente decisione sfavorevole del Tribunale di Padova.
I fatti e il giudizio di primo grado
Il caso riguarda una docente che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato per tre anni scolastici consecutivi. La ricorrente aveva richiesto l’accertamento del proprio diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui previsto dalla Legge 107/2015 per l’aggiornamento e la formazione. Tuttavia, il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda. Sebbene il giudice avesse ammesso l’astratta fondatezza della pretesa, aveva ritenuto che la docente non avesse provato un requisito essenziale: la permanenza nel sistema scolastico (come docente o iscritta nelle graduatorie) al momento della decisione, rendendo a suo dire inutile l’erogazione del bonus per l’aggiornamento futuro.
Il ricorso in appello sulla Carta del docente
La docente ha impugnato la sentenza, contestando la valutazione del primo giudice. Secondo la tesi difensiva, il fatto di essere stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento e di aver stipulato contratti fino all’anno scolastico 2022/2023 garantiva di per sé la permanenza nel sistema. Inoltre, veniva contestata la distribuzione dell’onere della prova: una volta dimostrata l’appartenenza al sistema scolastico all’inizio della causa, spetterebbe all’Amministrazione dimostrare l’eventuale uscita del docente dal circuito lavorativo.
Le motivazioni
La Corte d’Appello ha accolto il ricorso, sottolineando che l’interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere durante il giudizio. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che spetta alla parte attrice dimostrare tale condizione solo al momento dell’instaurazione del giudizio. Al contrario, è compito dell’Amministrazione convenuta allegare e provare fatti contrari, come la fuoriuscita definitiva del docente dal sistema scolastico. Nel caso in esame, era pacifico che la docente fosse inserita nelle graduatorie e avesse svolto supplenze, dunque il suo interesse a ricevere la Carta del docente per la formazione professionale era pienamente sussistente.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha integralmente riformato la sentenza del Tribunale di Padova, accertando il diritto della docente a usufruire del beneficio economico per tre annualità. L’Amministrazione è stata condannata a provvedere all’assegnazione della Carta del docente per un valore totale di 1.500,00 euro. La sentenza ha inoltre disposto la rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, confermando un orientamento giurisprudenziale sempre più orientato a garantire parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in materia di formazione permanente.
La Carta del docente spetta anche a chi ha contratti a tempo determinato?
Sì, la sentenza conferma che il beneficio di 500 euro annui spetta anche ai docenti precari, in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Cosa succede se il docente non prova di essere ancora in servizio durante il processo?
Secondo la Corte, una volta dimostrata l’appartenenza al sistema scolastico all’inizio del giudizio, spetta al Ministero dimostrare che il docente ne sia uscito, e non viceversa.
Qual è l’importo totale che può essere recuperato?
Il docente può richiedere 500 euro per ogni anno scolastico di servizio prestato; nel caso specifico, sono stati riconosciuti 1.500 euro per tre anni di supplenze.