Un Ente Pubblico ha contestato il decreto ingiuntivo ottenuto da un Professionista per il pagamento delle sue prestazioni legali. Il Tribunale aveva calcolato il compenso basandosi sul valore dell'originario atto di precetto anziché sul minor valore del pignoramento successivo, considerando inoltre le fasi del giudizio come due cause autonome. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Pubblico, stabilendo che il compenso degli avvocati, in caso di esecuzione già iniziata, deve essere parametrato al valore del credito effettivamente pignorato. Inoltre, l'opposizione all'esecuzione e la successiva riassunzione davanti al giudice competente costituiscono un unico processo unitario, escludendo il diritto a un doppio compenso. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio.
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