La Corte d'Appello di Napoli ha stabilito che un TAEG errato in un contratto di finanziamento stipulato prima del 2010 non comporta la nullità automatica della clausola sugli interessi. Secondo la Corte, il TAEG è un indicatore informativo del costo totale del credito. La sua errata indicazione, se tutte le voci di costo sono presenti nel contratto, non giustifica l'applicazione di tassi sostitutivi, ma può al più fondare una richiesta di risarcimento del danno. La decisione si basa sul principio 'ratione temporis', non potendo applicare la normativa più stringente introdotta nel 2010 a un contratto del 2008.
Continua »