Una società appaltatrice ha richiesto il pagamento di interessi moratori a una Pubblica Amministrazione, basandosi su una normativa successiva alla stipula dei contratti. Il Tribunale ha respinto la richiesta, revocando il decreto ingiuntivo ottenuto dall'impresa. La decisione chiarisce che le disposizioni più favorevoli in materia di interessi moratori per appalti, introdotte dal D.Lgs. 192/2012, si applicano esclusivamente ai contratti conclusi dopo il 1° gennaio 2013, e che la successiva legge di interpretazione autentica non ne modifica la decorrenza.
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