Un imprenditore, condannato per occultamento e distruzione di scritture contabili, ha presentato ricorso in Cassazione contestando il diniego delle attenuanti generiche e la severità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, dopo la riforma del 2008, la sola incensuratezza non è sufficiente per ottenere le attenuanti. È necessaria la presenza di elementi positivi di valutazione, la cui assenza giustifica il diniego da parte del giudice di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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