La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della quantificazione della confisca per equivalente operata dal giudice del rinvio in un caso di frode fiscale. L'imputato, amministratore di una società, era stato condannato per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Inizialmente, il giudice di merito aveva omesso di determinare l'esatto ammontare del profitto, rimettendo la questione alla fase esecutiva. La Cassazione ha stabilito che tale determinazione spetta obbligatoriamente al giudice della cognizione per garantire il controllo sulla legalità e proporzionalità della sanzione. Nonostante le contestazioni della difesa circa un presunto giudicato sull'impossibilità di calcolare il profitto, la Suprema Corte ha ribadito che il giudice del rinvio ha il potere-dovere di procedere a nuova istruttoria per definire il valore dei beni da sottoporre a vincolo.
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