Un imprenditore, indagato per un reato fiscale, impugna il sequestro di beni (camion e denaro) appartenenti a un'altra sua società, estranea ai fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio chiaro sulla legittimazione a impugnare del terzo. L'imprenditore non poteva agire in proprio, non essendo il titolare dei beni. La società terza, invece, per poter ricorrere validamente, avrebbe dovuto conferire una procura speciale al proprio avvocato, adempimento formale che è mancato. Di conseguenza, il sequestro è stato confermato non per il merito della vicenda, ma per un errore procedurale nell'impugnazione.
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