Un uomo ha acquistato della merce pagando con un assegno circolare falso proveniente da un furto. Accusato di truffa, ricettazione e falso, viene condannato nei primi gradi di giudizio. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Riguardo al falso in assegno circolare, i giudici chiariscono che la falsificazione di un assegno circolare non trasferibile non costituisce più reato ma solo un illecito civile, annullando la condanna sul punto. Per la ricettazione, la Corte stabilisce che, in mancanza di prove sulla data di ricezione del bene, si applica il principio del favor rei, collocando il reato vicino al furto originario (avvenuto nel 2010), con conseguente probabile prescrizione. La sentenza viene annullata con rinvio per ricalcolare la prescrizione della ricettazione, mentre la condanna per truffa resta definitiva.
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