Un investitore, agendo come cessionario di un credito, ha citato in giudizio una società di intermediazione mobiliare per presunte irregolarità in operazioni di investimento. I tribunali di primo e secondo grado hanno respinto la domanda per difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'azione doveva essere intentata contro la società di gestione del risparmio che aveva effettivamente ricevuto le somme. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non aveva specificamente contestato questa autonoma ragione della decisione, che è quindi passata in giudicato, rendendo superfluo l'esame degli altri motivi.
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