Un'azienda in concordato preventivo ha impugnato una cartella di pagamento per IVA e sanzioni, sostenendo che la crisi di liquidità costituisse una causa di forza maggiore. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sulle sanzioni tributarie e forza maggiore. La crisi aziendale, di per sé, non esonera dal pagamento delle sanzioni. L'azienda deve dimostrare che l'omesso versamento è dipeso da un evento esterno, imprevedibile e inevitabile. In questo caso, i debiti IVA erano sorti prima della domanda di concordato, rendendo le sanzioni pienamente legittime. La Corte ha quindi confermato che la difficoltà economica non è una scusante automatica.
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