La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5413/2024, interviene sul tema delle operazioni oggettivamente inesistenti, chiarendo la ripartizione dell'onere della prova. Se l'Amministrazione Finanziaria fornisce indizi gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare la loro effettività e inerenza. L'ordinanza sottolinea inoltre che una sentenza di assoluzione penale non è automaticamente vincolante per il giudice tributario, che deve condurre una valutazione autonoma degli elementi probatori. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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