Una società concessionaria autostradale ha contestato l'obbligo di pagare la TOSAP per un viadotto sovrastante una strada comunale, sostenendo che l'occupazione fosse riconducibile allo Stato e quindi esente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la tassa è dovuta. La Corte ha chiarito che il soggetto che occupa materialmente lo spazio pubblico, traendone un'utilità economica, è la società concessionaria e non lo Stato. Pertanto, l'esenzione prevista per lo Stato non può essere estesa alla società, che agisce come un'entità economica autonoma ai fini dei TOSAP viadotti.
Continua »