TOSAP cavalcavia autostradale: la Cassazione conferma l’obbligo per i concessionari
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande rilevanza per le società concessionarie di infrastrutture pubbliche e per gli enti locali: il pagamento della TOSAP per cavalcavia autostradale. La Suprema Corte ha stabilito che anche le società che gestiscono autostrade in concessione statale sono tenute al pagamento della tassa per l’occupazione dello spazio aereo sovrastante le strade comunali. Questa decisione consolida un principio chiave: ciò che conta è l’occupazione fisica del suolo pubblico, a prescindere dal titolo giuridico che la legittima.
I Fatti di Causa: Il Concessionario e la Tassa Contesa
Una società concessionaria autostradale si era vista notificare da un Comune, tramite la propria società di riscossione, una serie di avvisi di accertamento per il mancato pagamento della TOSAP. La tassa era richiesta per gli anni dal 2014 al 2018 in relazione ai ponti autostradali che attraversavano il territorio comunale, occupando di fatto lo spazio sovrastante le strade di proprietà dell’ente locale. La società concessionaria ha impugnato gli avvisi, sostenendo di non essere tenuta al pagamento. Sia in primo che in secondo grado, i giudici tributari hanno dato ragione al Comune, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Questione Giuridica sulla TOSAP per cavalcavia autostradale
Il cuore della controversia ruotava attorno a due argomenti principali sostenuti dalla società ricorrente:
- Assenza del presupposto impositivo: Secondo la concessionaria, l’occupazione non derivava da un atto di concessione comunale, ma da una legge statale e da una convenzione con il Ministero, atti che avrebbero sottratto l’area alla disponibilità dell’autorità locale.
- Applicabilità dell’esenzione: In subordine, la società riteneva di dover beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 507/1993, in quanto l’opera pubblica era realizzata per conto dello Stato e per un interesse collettivo.
La Corte era quindi chiamata a decidere se l’occupazione dello spazio aereo da parte di un’infrastruttura autostradale, realizzata in forza di una concessione statale, rientrasse nel campo di applicazione della TOSAP e, in caso affermativo, se l’esenzione prevista per lo Stato potesse estendersi al suo concessionario.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, basando la sua decisione su un’interpretazione consolidata e rigorosa della normativa sulla TOSAP.
Il Collegio ha ribadito che il presupposto impositivo della tassa è l’occupazione concreta di spazi ed aree pubbliche, anche sovrastanti o sottostanti, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico generalizzato. Ai fini dell’imposta, sono irrilevanti il titolo giuridico (concessione, autorizzazione) o la sua assenza (occupazione di fatto o abusiva). Ciò che conta è il fatto materiale dell’occupazione.
La Corte ha smontato l’argomento principale della ricorrente, chiarendo che l’esenzione prevista dall’art. 49 è di stretta interpretazione e si applica solo alle occupazioni effettuate direttamente dallo Stato o dagli altri enti espressamente indicati dalla norma. La società concessionaria, sebbene svolga un servizio di pubblica utilità, è un soggetto giuridico distinto dallo Stato, che agisce in regime di autonomia imprenditoriale perseguendo un proprio scopo di lucro. Pertanto, è la concessionaria, e non lo Stato, il soggetto che realizza l’occupazione e che, di conseguenza, è tenuto al pagamento del tributo.
Inoltre, i giudici hanno specificato che le leggi statali che hanno autorizzato la costruzione della rete autostradale non hanno comportato un automatico trasferimento di proprietà delle strade comunali sottostanti al demanio statale. Queste ultime rimangono di titolarità dell’ente territoriale, legittimandolo a pretendere la tassa per la loro occupazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale ormai granitico: il concessionario di un’opera pubblica è il soggetto passivo della TOSAP per l’occupazione di suolo pubblico necessaria alla realizzazione e gestione dell’infrastruttura. La natura pubblicistica del servizio svolto non è sufficiente a estendere al concessionario le esenzioni fiscali previste per lo Stato. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche, poiché chiarisce in modo definitivo che le società di gestione autostradale devono includere nei loro oneri i tributi locali come la TOSAP, rafforzando la potestà impositiva dei Comuni sul proprio territorio, anche quando questo è interessato da grandi opere di interesse nazionale.
Una società che gestisce un’autostrada in concessione statale deve pagare la TOSAP per un cavalcavia che sovrasta una strada comunale?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la tassa è dovuta perché il presupposto impositivo è l’occupazione fisica dello spazio pubblico che lo sottrae all’uso collettivo, e il soggetto che realizza tale occupazione è la società concessionaria, non lo Stato.
L’esenzione dal pagamento della TOSAP prevista per lo Stato si applica anche alla società concessionaria?
No. La Corte ha chiarito che l’esenzione è una norma di stretta interpretazione e si applica solo quando l’occupazione è posta in essere direttamente dallo Stato o dagli altri soggetti pubblici tassativamente elencati. La concessionaria è un’entità autonoma che agisce per un proprio profitto e non può beneficiare di tale esenzione.
Se l’occupazione con un cavalcavia non è autorizzata da una concessione del Comune, ma da una legge statale, la TOSAP è comunque dovuta?
Sì. La tassa è dovuta indipendentemente dal titolo giuridico dell’occupazione. La Corte afferma che non esiste una terza categoria di occupazione: o è autorizzata dall’ente locale o è un’occupazione di fatto. In entrambi i casi, essendo avvenuta una sottrazione di suolo pubblico, sorge l’obbligo di pagare la TOSAP.