La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società utilizzatrice di beni in leasing che contestava la legittimazione di una società veicolo subentrata nel recupero del credito. La ricorrente lamentava la mancata prova della cessione dei crediti in blocco, ritenendo insufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Suprema Corte ha chiarito che l'avviso in Gazzetta Ufficiale, se contiene indicazioni precise sulle caratteristiche dei crediti trasferiti (come la classificazione in sofferenza in un determinato arco temporale), costituisce prova idonea dell'inclusione dello specifico credito nella cessione, qualora l'esistenza del contratto non sia stata tempestivamente e specificamente contestata. Dichiarato inammissibile il secondo motivo sulla clausola risolutiva, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.
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