Un cliente estingue anticipatamente un finanziamento a cui era collegata una polizza vita, pagata in un'unica soluzione. Anni dopo, chiede alla compagnia la restituzione della parte di premio non goduta. L'assicurazione rifiuta, sostenendo che il diritto si è estinto per la prescrizione breve di due anni. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale sulla prescrizione restituzione premio assicurativo: il diritto al rimborso non nasce dal contratto di assicurazione, ma da un pagamento divenuto ingiustificato (indebito). Pertanto, si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni, non quella biennale. Il cliente vince la causa.
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