Una società costruttrice ha citato in giudizio un ente pubblico per ottenere il pagamento di somme relative a un contratto d'appalto, inclusa una richiesta di revisione prezzi. La Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale sulla giurisdizione: una volta che la Pubblica Amministrazione ha riconosciuto, anche implicitamente, il diritto alla revisione prezzi, ogni successiva controversia sulla quantificazione di tale compenso (incluso il calcolo e la data di decorrenza) spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo, poiché si tratta di un diritto soggettivo e non più di un interesse legittimo.
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