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D.Lgs. 356/1990

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Vendita azioni speculativa: no alla detassazione plusvalenze
Una fondazione bancaria chiedeva il rimborso dell'imposta pagata su una plusvalenza derivante dalla vendita di azioni, invocando un'agevolazione fiscale. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso, sostenendo che l'operazione fosse speculativa. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione Finanziaria, stabilendo un principio fondamentale: la detassazione plusvalenze fondazioni bancarie non è automatica. Questo beneficio spetta solo per le vendite finalizzate alla dismissione della partecipazione di controllo originaria, come voluto dal legislatore per separare le fondazioni dalle banche. Non si applica, invece, a operazioni di compravendita successive, effettuate con scopi puramente speculativi. La Corte ha quindi annullato la decisione precedente, imponendo una nuova valutazione sulla natura dell'operazione.
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Aliquota agevolata fondazioni: l’onere della prova
Una fondazione bancaria si è vista negare l'applicazione dell'aliquota agevolata IRPEG per l'annualità 1992-1993. L'Amministrazione Finanziaria sosteneva che l'attività principale dell'ente fosse la gestione della partecipazione di controllo in un istituto di credito, e non un'attività no-profit. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33107/2023, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la decisione del giudice di merito. La Corte ha ribadito che l'onere di provare la prevalenza dell'attività sociale e di pubblica utilità rispetto a quella commerciale grava sulla fondazione. Secondo i giudici, non sono sufficienti documenti formali come statuto e bilancio, ma è necessaria una prova concreta e analitica delle attività effettivamente svolte, che il giudice del rinvio non aveva adeguatamente accertato.
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Immobili storici ente previdenziale: la Cassazione
Un ente previdenziale chiedeva il rimborso di imposte versate in eccesso, sostenendo di dover applicare una tassazione agevolata (c.d. "rendita figurativa") per i redditi derivanti dalla locazione di suoi immobili storici. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la natura dell'ente è istituzionalmente non commerciale. Di conseguenza, i proventi delle locazioni sono qualificati come redditi fondiari e non redditi d'impresa, dando diritto all'applicazione del regime fiscale speciale per gli immobili storici di un ente previdenziale. L'onere di provare un'eventuale natura commerciale dell'attività spettava all'Amministrazione finanziaria, che non ha fornito tale prova.
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Agevolazioni fiscali fondazioni: la prova richiesta
Una fondazione bancaria si è vista negare le agevolazioni fiscali dall'Amministrazione Finanziaria per gli anni d'imposta dal 1994 al 1998. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5914/2025, ha chiarito che per ottenere tali benefici non è sufficiente destinare gli utili a scopi sociali. La fondazione deve fornire la prova positiva che la sua attività prevalente sia di promozione sociale e culturale, e non la gestione, anche indiretta, della partecipazione nella società bancaria. L'onere della prova grava interamente sull'ente, che deve superare la presunzione di attività gestoria.
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Agevolazione fiscale fondazioni: quando è negata?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5915/2025, ha annullato la decisione di merito che concedeva un'agevolazione fiscale a una fondazione bancaria. I giudici hanno stabilito che, per beneficiare della riduzione d'imposta, non è sufficiente erogare fondi per scopi sociali, ma è necessario dimostrare di svolgere direttamente attività meritorie e di gestire il patrimonio in modo non imprenditoriale, fornendo una prova rigorosa che va oltre la semplice presentazione dei bilanci.
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Agevolazioni IRES fondazioni: no al beneficio senza attività
La Corte di Cassazione nega le agevolazioni IRES a una fondazione bancaria. Il beneficio fiscale spetta solo se l'ente dimostra di svolgere direttamente attività sociali, non limitandosi a gestire un patrimonio e a erogare fondi. La sentenza sottolinea l'onere della prova a carico della fondazione.
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