La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11842/2024, ha rigettato il ricorso di una società di persone e dei suoi soci contro un avviso di accertamento. L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori ricavi basandosi su un accertamento bancario esteso ai conti personali dei soci e dei loro coniugi. La Corte ha stabilito la legittimità di tale operato, chiarendo importanti principi procedurali e sostanziali. Ha confermato che, nonostante una trattazione inizialmente separata, l'unitarietà del giudizio era stata salvaguardata. Inoltre, ha ribadito che la firma di un funzionario delegato, anche se non dirigente, non invalida l'atto e che l'appello dell'Agenzia aveva efficacemente riaperto la questione della riferibilità dei conti alla società, superando l'eccezione di giudicato interno.
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