La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un contratto di servizi tra una grande società di trasporti e un'impresa esterna, qualificandolo come appalto non genuino. I lavoratori coinvolti, pur essendo formalmente dipendenti dell'impresa appaltatrice, operavano sotto la direzione diretta e con i mezzi della società committente. La sentenza stabilisce che, in presenza di un'interposizione illecita di manodopera, il reale datore di lavoro è il committente. Di conseguenza, il licenziamento intimato dall'appaltatore è nullo e la società committente deve reintegrare i lavoratori e pagare le retribuzioni maturate.
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