La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14788/2023, ha stabilito che in un caso di interposizione fittizia di manodopera, l'Ispettorato del Lavoro non può sanzionare l'impresa utilizzatrice per la mancata consegna della lettera di assunzione se i lavoratori non hanno promosso un'azione legale per far riconoscere il loro rapporto di lavoro. Senza un'iniziativa giudiziaria del lavoratore, il rapporto di lavoro con l'utilizzatore non si costituisce automaticamente e, di conseguenza, non sussiste l'obbligo sanzionabile.
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