Due imputati sono stati condannati per il reato di lesioni personali. Hanno proposto ricorso per Cassazione contestando la valutazione delle prove testimoniali operata dal giudice d'appello. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso, basato su vizi di motivazione per un reato di competenza del Giudice di pace, sarebbe stato inammissibile. Tuttavia, durante la pendenza del giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela, regolarmente accettata. La Cassazione ha stabilito che la remissione di querela, intervenuta prima della decisione definitiva, estingue il reato e prevale sulla stessa inammissibilità del ricorso, purché quest'ultimo sia stato presentato nei termini. Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, ponendo le spese del procedimento a carico degli imputati.
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