Il Notaio ha concesso un prestito a un inquilino moroso, ottenendo in cambio la cessione di due contratti preliminari di immobili. Poiché l'efficacia dei contratti dipendeva da una concessione edilizia legata a un vincolo a parcheggio, il Notaio ha personalmente rogato l'atto di vincolo. Per questo conflitto di interessi e per la condotta speculativa, ha ricevuto sanzioni disciplinari. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi sulla prescrizione, ma ha accolto il ricorso sul tema del ravvedimento operoso del notaio. La Corte ha stabilito che l'attenuante specifica per aver rimosso le conseguenze dell'illecito spetta anche se l'attività riparatoria avviene dopo la contestazione disciplinare, riducendo la discrezionalità del giudice nell'applicazione della sanzione attenuata. La causa è stata rinviata per una nuova valutazione della sanzione.
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