La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31040/2023, ha chiarito la natura della misura di incandidabilità per gli amministratori di enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose. Accogliendo il ricorso del Ministero dell'Interno, la Corte ha stabilito che l'incandidabilità amministratori locali non è una sanzione punitiva, ma una misura preventiva. Di conseguenza, non si applica il principio di irretroattività della legge penale. La norma da applicare è quella in vigore al momento dello scioglimento del consiglio comunale, anche se più severa rispetto a quella vigente all'epoca dei fatti contestati all'amministratore.
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