Un avvocato, cancellato dall'albo a seguito di una condanna penale, chiede la reiscrizione dopo aver ottenuto l'affidamento in prova. Il Consiglio dell'Ordine nega la richiesta, non per la pena in sé, ma per la mancanza del requisito della 'condotta irreprensibile', visti i reati commessi (calunnia e oltraggio a magistrato). Il Consiglio Nazionale Forense conferma il diniego. La Corte di Cassazione, investita della questione, ritiene il tema sulla reiscrizione albo avvocati di particolare importanza e complessità. Pertanto, con un'ordinanza interlocutoria, non decide subito ma rinvia il caso a una pubblica udienza per un esame più approfondito. La richiesta dell'avvocato resta, per ora, respinta.
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