Un Lavoratore del personale ATA scolastico, assunto con contratti a termine successivi, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio per ottenere lo stesso trattamento retributivo dei colleghi a tempo indeterminato. La Corte d'Appello aveva parzialmente accolto la sua richiesta, limitando il pagamento delle differenze retributive all'ultimo quinquennio. L'Amministrazione ha proposto ricorso, sostenendo che il trattamento dei precari non fosse discriminatorio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione, confermando il diritto del Lavoratore al pieno riconoscimento anzianità personale ATA e alla progressione stipendiale, in linea con il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo.
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