Un Lavoratore è stato condannato per il reato di danneggiamento aggravato di beni aziendali. Il Lavoratore ha impugnato la sentenza, sostenendo che l'aggravante non fosse applicabile. La Corte di Cassazione ha esaminato il caso, confermando la validità dell'aggravante. La Corte ha ribadito che il danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede o destinati a pubblico servizio, se commesso con violenza o minaccia, configura il danneggiamento aggravato. Il ricorso del Lavoratore è stato rigettato, confermando la condanna e l'obbligo di pagare le spese processuali.
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