Una Notaia ha ricevuto una sanzione disciplinare per diverse violazioni deontologiche legate a una complessa vicenda successoria. La Cassazione, in un precedente giudizio, aveva annullato parzialmente la sanzione, escludendo una delle contestazioni e rimandando al giudice di merito per la **rideterminazione sanzione disciplinare**. La Notaia ha poi impugnato questa nuova decisione, sostenendo che solo l'organo disciplinare, e non il giudice, potesse rideterminare l'importo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il giudice del rinvio aveva il potere di modificare la sanzione, conformandosi al principio di diritto già stabilito.
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