La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una Procura della Repubblica che aveva presentato un'opposizione a un decreto di liquidazione per le spese di un avvocato in gratuito patrocinio. La Procura sosteneva che l'opposizione non fosse tardiva, poiché non aveva mai ricevuto una comunicazione formale del decreto. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: anche in assenza di notifica, esiste un termine ultimo e invalicabile per impugnare, detto 'termine lungo', che decorre dalla pubblicazione del provvedimento. Poiché l'opposizione era stata presentata oltre questa scadenza finale, è stata dichiarata inammissibile. Di conseguenza, il diritto dell'avvocato al compenso è stato confermato.
Continua »